Indici delle leggi
Legge
18 agosto 2000, n. 248
"Nuove norme di tutela del diritto d'autore"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del
4 settembre 2000)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Larticolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
limpiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi,
e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione
via cavo, nonchè quella codificata con condizioni di accesso
particolari».
Art. 2.
1. Il secondo comma dellarticolo 68 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità
di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».
2. Allarticolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti
i seguenti commi:
«È consentita, conformemente alla convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse
le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di
opere dellingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dellingegno pubblicate per le stampe che mediante
tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo
del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità
per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti allarticolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale
compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta
al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dallISTAT per i
libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
allinterno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma,
salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con
corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi
diritto, di cui al comma 2 dellarticolo 181-ter, determinato ai
sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono».
3. Al primo comma dellarticolo 171 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo le parole: «articolo 171-bis» sono inserite
le seguenti: «e dallarticolo 171-ter».
4. Allarticolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto il seguente comma:
«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dellarticolo 68 comporta la sospensione della attività
di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi
ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due
a dieci milioni di lire».
5. Dopo larticolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dallarticolo 10 della presente legge, è inserito
il seguente:
«Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto
e quinto comma dellarticolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto
di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi,
nonchè la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui allarticolo
190. Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dellarticolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga
già attività di intermediazione ai sensi dellarticolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui allarticolo
190, in base ad apposite convenzioni».
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 69 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini».
2. Allarticolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato
e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare
dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti
presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici».
Art. 4.
1. Nellarticolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo
comma è sostituito dal seguente:
«Agli effetti dellesercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dallautorità
giudiziaria la descrizione, laccertamento, la perizia od il sequestro
di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».
Art. 5.
1. Larticolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i procedimenti di cui allarticolo 161 sono disciplinati
dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda
la descrizione, laccertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con lassistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con limpiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si
applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa
natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici
di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dellarticolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dellarticolo 697 del
codice di procedura civile, il carattere delleccezionale urgenza
deve valutarsi anche alla stregua dellesigenza di non pregiudicare
lattuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione
il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice
di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui allarticolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione
o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei
cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè
tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di
opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro
e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato
al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro
sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni
stesse a pena di inefficacia».
Art. 6.
1. Larticolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta linibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo
le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando linibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nellesecuzione del provvedimento».
Art. 7.
1. Il numero 3) dellarticolo 164 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
«3) lente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati
a compiere attestazioni di credito per diritto dautore nonchè
ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono
atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dellarticolo
474 del codice di procedura civile».
Art. 8.
1. Dopo larticolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dellopera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque
non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai
sensi del presente articolo, affluiscono allentrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato
di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nellaccertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito
con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dellarticolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando esercita lazione penale per taluno dei
reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nellambito
di un esercizio commerciale o di unattività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per ladozione del provvedimento
di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma
1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dellesercizio o dellattività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre
mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dellesercizio o dellattività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica larticolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dellautorizzazione allo
svolgimento dellattività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonchè di masterizzazione, tipografia e che
comunque esercitino attività di produzione industriale connesse
alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri
di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di
cui allarticolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dellazione penale;
se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio».
2. Dopo larticolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito
il seguente:
«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro,
attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di
vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento
delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore
che ne rilascia ricevuta, attestando leseguita iscrizione in apposito
registro. Liscrizione deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dellarticolo 17-bis del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, introdotto dallarticolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono
inserite le seguenti: «75-bis,».
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, lespressione
«Ente italiano per il diritto dautore» ovunque ricorra
è sostituita dallespressione: «Società italiana
degli autori ed editori (SIAE)».
Art. 10.
1. Dopo larticolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dellarticolo 181 e agli effetti
di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione
di opere o di parti di opere tra quelle indicate nellarticolo
1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti
in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per
il controllo delle riproduzioni di cui allarticolo 68 potrà
essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dellingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dellassolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto dautore e
sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dellapposizione.
3. Fermo restando lassolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità
e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene
conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate,
può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per
elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre
che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini
in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma
per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dellopera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
allutilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi
la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale
di cui allarticolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni
identificative che produttori e importatori preventivamente rendono
alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE
e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei
a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità
e a prevenire lalterazione e la falsificazione delle opere. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo
il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.
Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti
e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali
da permettere la identificazione del titolo dellopera per la quale
è stato richiesto, del nome dellautore, del produttore
o del titolare del diritto dautore. Deve contenere altresì
lindicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta
o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. Lapposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali
assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I
medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa lattività
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della
tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, limportatore
ha lobbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dellingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni
di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare
che lapposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione
temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa datto
della SIAE.
8. Agli effetti dellapplicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dellingegno».
Art. 11.
1. Dopo larticolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 182-bis. - 1. AllAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) è attribuita, nellambito delle rispettive competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni
della presente legge, la vigilanza:
a) sullattività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro
supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via
etere e via cavo, nonchè sullattività di diffusione
radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto dautore e sui diritti connessi
al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, lemissione e
lutilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera
a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con lAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via
etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività
ad esse connesse. Possono richiedere lesibizione della documentazione
relativa allattività svolta, agli strumenti e al materiale
in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
lemissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi
aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali
o emittenti radiotelevisive, laccesso degli ispettori deve essere
autorizzato dallautorità giudiziaria.
Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti
dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dellarticolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) svolge i compiti attribuiti dallarticolo 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».
Art. 12.
1. Allarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti
i seguenti commi:
«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità
derivanti dallapplicazione del comma 3-ter, realizza e promuove
campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema
e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare lopinione
pubblica sulla illiceità dellacquisto di prodotti delle
opere dellingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui allarticolo 174-bis, comma
2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
Capo
II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. Larticolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o lelusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a
lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,
ovvero esegue lestrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati,
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».
Art. 14.
1. Larticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unopera dellingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai
sensi della presente legge, lapposizione di contrassegno da parte
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi
del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a
decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto dautore
o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono laccesso ad un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dautore
e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto dautore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) lapplicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30
e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di
cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per lesercizio dellattività
produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dallapplicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati allEnte nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici».
Art. 15.
1. Dopo larticolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies. - 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla
presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita
con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione
il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dellacquirente, al momento
della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro
titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche
via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, unopera
dellingegno tutelata dalla normativa sul diritto dautore
e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi
alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè
il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla
presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila
e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione
del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa
è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito
con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione
della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore
dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per lesercizio dellattività produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo larticolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dallarticolo 15 della presente legge, sono inseriti
i seguenti:
«Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è,
per entità, di difficile custodia, lautorità giudiziaria
può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui
allarticolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri
supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul
territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove
richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato,
o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellarticolo
444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se
i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse
abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1. La pena di cui allarticolo 171-ter, comma
1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui allarticolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro
trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale
o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei
supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque
dichiari falsamente lavvenuto assolvimento degli obblighi di cui
allarticolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a
fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati
dal soggetto che effettua lemissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà
e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dellautorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni
in suo possesso, consente lindividuazione del promotore o organizzatore
dellattività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater,
di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di
notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di
strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore
o organizzatore delle attività illecite previste dallarticolo
171-bis, comma 1, e dallarticolo 171-ter, comma 1».
Art. 18.
1. Allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma
6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla
SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite
effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto
ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere
il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dellobbligo di cui al comma 6-bis,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice
disponga lesibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato
oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito
denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro
esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dallAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo
gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati
una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare
proposte per rendere più efficace lattività di contrasto
delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dellesercizio dei propri compiti, il Comitato può
richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni,
alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo
che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere,
altresì, allautorità giudiziaria il rilascio di
copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai
sensi e nei limiti dellarticolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti
dal segreto dufficio. I dati possono essere elaborati in forma
anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando lobbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
allautorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni
di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini
dellattività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. LUfficio per il diritto dautore e la promozione delle
attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa
e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per lantipirateria.
Listituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri
finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.